Art. 6

      1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 tonnellate».
      2. L'esenzione dall'accisa prevista dal comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere riconosciuta, per un quantitativo pari al 50 per cento del contingente di cui al medesimo comma 6, a condizione che il biocarburante sia stato prodotto nel contesto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

 

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      3. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.